L’autovalutazione del rischio di riciclaggio: un adempimento fondamentale, delicatissimo

Entro il 30 di aprile di ogni anno (nel 2020, il termine fu prorogato al 30 giugno a causa della pandemia), le banche, le compagnie di assicurazione e gli altri soggetti finanziari  devono rassegnare all’Organo di Vigilanza il giudizio sulla propria permeabilità ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs 231/2007, costoro saranno tenuti ad analizzare e valutare questi rischi secondo un modello di approccio al rischio di riciclaggio (c.d. risk based approach) diretto a identificarli e valutarli nell’esercizio delle attività finanziarie svolte e, soprattutto, a graduare i controlli e le procedure adeguate a recarvi rimedio. Ciò comporta un’attenta e laboriosa individuazione e valutazione dei rischi inerenti ad ogni linea di business e della relativa attrezzatura interna di presidio, cui seguirà la condotta da assumere.

Un commento di Giuseppe Roddi.

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