Sulle interrelazioni tra la normativa DAC 6 e quella antiriciclaggio, interviene la Guardia di Finanza in occasione del Telefisco 2021 in merito ad un primo aspetto.

Nonostante gli evidenti elementi di somiglianza degli assetti dispositivi, le due normative di fondano su presupposti informativi differenti, destinati ad Autorità diverse. Conseguentemente, l’intermediario e il contribuente sono esonerati dall’obbligo di comunicazione a favore dell’Agenzia delle Entrate solo se provano di aver già comunicato le medesime informazioni in un altro Stato membro in forza di uno dei requisiti di connessione territoriale.

Risposte Guardia di Finanza a Telefisco 28.1.2021

Antiriciclaggio – Sanzioni antiriciclaggio e sanzioni DAC 6 – Chiarimento 3

D: In caso di obbligo di segnalazione di operazione sospetta per conformità ad alcuni indici di anomalia fiscale contenuti nelle comunicazioni UIF del 10 novembre 2020 ovvero di indicatori di cartiera quando la dimensione dell’operazione sia transfrontaliera è necessario fare anche la comunicazione all’agenzia delle entrate per non incorrere nell’ulteriore sanzione amministrativa tributaria ex art. 12 D.Lgs. 100/2020?

R: La DAC 6 introduce un obbligo a carico degli intermediari e dei contribuenti di comunicare alle Amministrazioni fiscali dei Paesi membri coinvolti (per l’Italia, l’Agenzia delle Entrate) il contenuto degli schemi, accordi o progetti potenzialmente idonei a costituire strumenti di pianificazione fiscale aggressiva o, eventualmente, i mezzi di attuazione di comportamenti elusivi o di aperta evasione fiscale. Sotto il profilo oggettivo, il “meccanismo oggetto di comunicazione” deve avere una connotazione transfrontaliera (cross-border). In aggiunta, il “meccanismo” deve essere connotato dalla presenza di almeno un “elemento distintivo”, ovvero di una tra le varie circostanze di natura giuridica o fattuale elencate in allegato alla DAC 6 e concepite come “indici del rischio” di un comportamento teso all’elusione o all’evasione fiscale.

La Direttiva in esame mostra evidenti elementi di somiglianza con il quadro dispositivo antiriciclaggio previsto dal d.lgs. 231/2007, ma si basa su presupposti informativi differenti destinati ad Autorità diverse (Agenzia delle Entrate e Unità di Informazione Finanziaria di Banca di Italia), con una compresenza dei quadri sanzionatori.

Le due discipline normative, seppur similari, prevedono adempimenti distinti a carico dei soggetti attivi e, pertanto, secondo la DAC6, l‘intermediario e il contribuente sono esonerati dall’obbligo di comunicazione a favore dell’Agenzia delle Entrate solo se provano di aver già comunicato le medesime informazioni in un altro Stato membro in forza di uno dei requisiti di connessione territoriale, a prescindere dalle ulteriori azioni di collaborazione attiva nel settore antiriciclaggio.

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