Cessione di partecipazione preventivamente rivalutata: Interpello 5 gennaio 2021 n.4

La Legge di Bilancio 2021 ha riaperto nuovamente i termini per la rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni – detenute da persone fisiche non esercenti l’attività d’impresa, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia – in società i cui titoli non siano negoziati in mercati regolamentati (articolo 5 Legge n. 448/2001). Costituiscono partecipazioni rivalutabili, le azioni di società non quotate, le quote di Srl o di società di persone e, infine, i diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (diritti di opzione, obbligazioni convertibili, etc.). Per beneficiare della disciplina in esame, le persone fisiche devono detenere le partecipazioni al 1° gennaio 2021 e il nuovo valore deve essere determinato da una perizia di stima giurata da un esperto, da rilasciarsi entro il 30 giugno 2021. La rivalutazione si realizza attraverso il pagamento, entro il 30 giugno 2021 (per intero o, in caso di rateizzo, della prima rata), dell’imposta sostitutiva pari all’11% sul nuovo importo risultante dalla perizia.

Tale strumento agevolativo viene di fatto utilizzato nelle operazioni di acquisizione di partecipazioni, dove i soci uscenti, prima di dar luogo alla cessione a terzi, procedono alla rivalutazione delle loro quote, portandole ad un valore coincidente con quello della transazione, realizzando di fatto la cessione con azzeramento del capital gain.

Questa agevolazione nel passato, in presenza di aliquote sostitutive basse, era particolarmente vantaggiosa, mentre oggi il suo appeal è diminuito, sia per l’incremento dell’imposta sostitutiva (oggi 11%), sia per la perequazione della tassazione ordinaria dei capital gain al 26%. Ciò non di meno, tale misura rimane comunque una valida strada per abbassare l’imposizione. Si segnala, tuttavia, che, accanto a finalità puramente legate al risparmio d’imposta nelle operazioni di trasferimento a terzi delle partecipazioni, si sono registrate altre opportunità di utilizzo di questa norma, connesse invece a finalità riorganizzative della catena di controllo di società o, addirittura, a veri e propri presunti arbitraggi fiscali. In merito a questi ultimi, la censura dell’Agenzia delle Entrate più frequente è la cosiddetta “cessione indiretta a se stessi”, che viene realizzata quando la partecipazione, previamente rivalutata, viene poi venduta ad un’altra società i cui soci siano i cedenti stessi, con il conseguente pagamento del prezzo da parte della società acquirente, attraverso fondi ad essa rivenienti da distribuzioni di riserve effettuate dalla partecipata successivamente al trasferimento.

Con la risposta ad interpello n. 4/2021, l’Agenzia delle Entrate torna sul tema, confermando la liceità del risparmio fiscale che consegue una persona fisica che cede una partecipazione di cui ha precedentemente rivalutato il costo fiscale. A parere dell’Agenzia, tuttavia, deve essere garantita la natura effettivamente realizzativa della cessione, nel senso che “… con la cessione delle quote verrà meno qualunque partecipazione diretta o indiretta nelle società del gruppo e gli stessi non avranno alcun ruolo formale o de facto nella gestione o nelle decisioni” della società di cui cedono le partecipazioni previamente rivalutate, essendo in tal caso “operazione fisiologica funzionale alla fuoriuscita definitiva degli stessi dalla compagine sociale … , non integrando in tal modo alcun vantaggio fiscale indebito.