Rideterminazione del valore di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati di terreni edificabili e con destinazione agricola.

LEGGE DI BILANCIO 2021 – ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N. 1 DEL 22 GENNAIO 2021

Con la circolare n. 1/2021, l’Agenzia ritorna sull’istituto della rideterminazione del valore delle partecipazioni, qualificate e non qualificate, non negoziate in mercati regolamentati (escluse anche quelle listate AIM) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola – oggetto di proroga da parte della legge di bilancio 2021 -, ad opera di persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, con il versamento di imposta sostitutiva all’aliquota dell’11% sul maggior valore rideterminato, in luogo del costo storico, quale risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.

Quest’ultima proroga prevede la possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette partecipazioni e terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, effettuando gli adempimenti e la liquidazione dell’imposta entro il 30 giugno 2021. Il versamento può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data (in luogo del versamento in un’unica soluzione) e sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da calcolare a decorrere dal 1° luglio 2021 e da versare contestualmente a ciascuna rata (30 giugno 2022 e 30 giugno 2023).

Tra i vari punti chiariti con il documento di prassi per via interpretativa, menzione di nota merita la nuova posizione dell’Agenzia circa la questione relativa all’indicazione nell’atto di cessione dei terreni di un valore inferiore a quello periziato. La circolare in oggetto, infatti, recepisce l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze nn. 2321 e 2322 del 31 gennaio 2020, secondo cui l’indicazione nell’atto di cessione di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con la perizia giurata non determina la decadenza dal beneficio della rivalutazione.

CIRCOLARE-AGENZIA-DELE-ENTRATE-N.-1-DEL-22-GENNAIO-2021